Art. 2.
(Elettorato attivo e passivo).

      1. L'articolo 55 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 55. - (Elettorato attivo e passivo). - 1. Il sindaco, il presidente della provincia, i consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali sono eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini e dagli stranieri che risiedono regolarmente e stabilmente in Italia da almeno cinque anni e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.

      2. Sono eleggibili a sindaco, a presidente della provincia, a consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale coloro che, ai sensi del comma 1, sono titolari del diritto di elettorato attivo.

      3. Ai fini di cui al presente articolo, ai cittadini dell'Unione europea, residenti in Italia, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1999, n. 197».

 

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